Regolamento Consiglio 31-03-1984, n. 856/84

Che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(G.U.C.E. 01-04-1984, n. 90, Serie L)

 

Preambolo

 

Articolo 1

Articolo 2

 

Preambolo

 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la situazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari nella Comunità è caratterizzata da eccedenze strutturali risultanti da uno squilibrio tra l'offerta e la domanda dei prodotti oggetto del regolamento (CEE) n. 804/68 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 (5);

considerando che, per ovviare a tale squilibrio, il regolamento (CEE) n. 1079/77 (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 861/84 (7), ha istituito un prelievo di corresponsabilità gravante, in maniera uniforme, sull'insieme dei quantitativi di latte consegnati alle latterie e su talune vendite di prodotti lattiero-caseari alla fattoria;

considerando che, nonostante l'applicazione di detto prelievo di corresponsabilità, l'aumento della raccolta lattiera continua ad un ritmo tale che lo smaltimento dei quantitativi supplementari crea oneri finanziari e difficoltà di mercato che mettono in causa l'avvenire stesso della politica agricola comune;

considerando che dopo un attento esame delle varie soluzioni possibili per ristabilire l'equilibrio del settore lattiero risulta che, nonostante le eventuali difficoltà amministrative di applicazione, il metodo che nel contempo è il più efficace ed esercita gli effetti meno brutali sui redditi dei produttori consiste nell'instaurare, per un periodo di cinque anni, un prelievo supplementare sui quantitativi di latte raccolti oltre un limite di garanzia;

considerando che la somma dei quantitativi di riferimento non deve eccedere un quantitativo globale garantito fissato per la Comunità; che, tenendo conto del consumo interno e delle attuali possibilità di esportazione, conviene fissare tale quantitativo globale garantito a 97,2 milioni di tonnellate di latte o di equivalente latte, corrispondente al limite di garanzia fissato dal Consiglio nel 1983; che questo quantitativo deve essere ripartito tra gli Stati membri in funzione dei quantitativi consegnati sul loro territorio durante l'anno civile 1981, per garantire la gestione del sistema ed un appropriato controllo;

considerando che, per assicurare una certa transizione, nel primo anno di applicazione del prelievo supplementare conviene portare il quantitativo globale garantito a 98,2 milioni di tonnellate;

considerando che nello stabilire questo quantitativo globale garantito occorre tener conto anche delle specificità strutturali di taluni Stati;

considerando che in Irlanda l'industria lattiera contribuisce direttamente o indirettamente per il 9% circa al prodotto nazionale lordo, percentuale notevolmente superiore alla media comunitaria; che lo sviluppo di produzioni agricole alternative alla produzione lattiera incontrerebbe in questo paese ostacoli difficilmente superabili; che occorre pertanto fissare il quantitativo garantito per questo Stato membro facendo riferimento al quantitativo consegnato nel 1983;

considerando che in Italia la raccolta della produzione lattiera 1981 è stata la più scarsa degli ultimi dieci anni; che in questo paese la resa media per vacca è inferiore alla media comunitaria; che l'aumento apparente delle consegne tra il 1983 ed il 1981 corrisponde in misura sostanziale ad un'evoluzione strutturale consistente in una riduzione delle consegne dirette compensate da un aumento delle consegne dirette compensate da un aumento delle consegne alle latterie; che occorre pertanto anche per questo Stato membro fare riferimento al quantitativo consegnato nel 1983;

considerando inoltre che, per tener conto della situazione particolare degli Stati membri nei quali l'attuazione del regime del prelievo crea difficoltà che possono incidere sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione, occorre costituire una riserva comunitaria per completare i quantitativi garantiti di detti Stati membri;

considerando che il mantenimento del controllo dell'aumento della raccolta della produzione lattiera non deve impedire gli adeguamenti strutturali necessari;

considerando che, data la diversità delle strutture di produzione lattiera nelle varie regioni della Comunità, dei problemi amministrativi e delle considerazioni di politica di sviluppo regionale, pare necessario prevedere la possibilità di optare tra una formula di quantitativi di riferimento per produttore e una formula di quantitativi di riferimento per acquirente;

considerando che, quando il prelievo è dovuto dall'acquirente, occorre garantire che quest'ultimo trasferisca l'onere soltanto sui produttori che hanno aumentato le loro consegne, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento dell'acquirente;

considerando che il prelievo previsto dal presente regolamento è destinato a regolarizzare e stabilizzare il mercato dei prodotti lattiero-caseari; che conviene pertanto destinare il ricavato del prelievo al finanziamento delle spese nel settore lattiero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 


Note:

(1) GU n. C 314 del 19. 11. 1983, pag. 5.

 

(2) Parere reso il 15 marzo 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

(3) Parere reso il 29 febbraio 1984 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

(4) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

 

(5) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.

 

(6) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

 

(7) Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

 

Articolo 1

 

Il regolamento (CEE) n. 804/68 è completato dal seguente articolo:

“Articolo 5 quater

1. Durante 5 periodi consecutivi di 12 mesi con inizio dal 1 aprile 1984, è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca. Questo prelievo ha lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera pur permettendo gli sviluppi e gli adeguamenti strutturali necessari, tenendo conto della diversità delle situazioni nazionali, regionali o delle zone di raccolta nella Comunità. Tuttavia il primo periodo inizia il 2 aprile 1984.

Il regime del prelievo è attuato in ciascuna regione del territorio degli Stati membri secondo una delle formule seguenti:

Formula A

- Un prelievo è dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha consegnato ad un acquirente e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

Formula B

- Un prelievo è dovuto da ogni acquirente di latte o di altri prodotti lattiero-caseari per i quantitativi di latte o di equivalente latte che gli sono stati consegnati da produttori e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

- L'acquirente tenuto al versamento del prelievo trasferisce quest'ultimo soltanto sui produttori che hanno aumentato le loro consegne, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento dell'acquirente.

2. Il prelievo è del pari dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha venduto direttamente per il consumo e che nel periodo di 12 mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi.

3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, la somma di quantitativi di riferimento di cui al paragrafo 1 non può superare un quantitativo globale garantito pari alla somma dei quantitativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante l'anno civile 1981, aumentati dell'1%.

Il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio 3 106

Danimarca 4 882

Germania 23 248

Francia 25 325

Grecia 467

Irlanda 5 280

Italia 8 323

Lussemburgo 265

Paesi Bassi 11 929

Regno Unito 15 538

Tuttavia per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 il quantitativo globale garantito, in migliaia di tonnellate, è così stabilito:

Belgio 3 138

Danimarca 4 932

Germania 23 487

Francia 25 585

Grecia 472

Irlanda 5 280

Italia 8 323

Lussemburgo 268

Paesi Bassi 12 052

Regno Unito 15 698

4. Un quantitativo denominato "riserva comunitaria", è costituito allo scopo di completare, all'inizio di ciascun periodo di 12 mesi, i quantitativi garantiti degli Stati membri nei quali l'attuazione del regime del prelievo crea difficoltà particolari che possono incidere sulle loro strutture di approvvigionamento o di produzione. Le modalità di ripartizione di questa riserva sono stabilite secondo la procedura prevista al paragrafo 7.

Per il periodo dal 2 aprile 1984 al 31 marzo 1985 la riserva comunitaria è fissata a 335 000 tonnellate. Per i periodi annuali successivi il volume della riserva sarà riveduto per tener conto dell'evoluzione del mercato e dei quantitativi disponibili, secondo la procedura di cui al paragrafo 6.

5. I prelievi di cui al presente articolo sono considerati parte degli interventi destinati alla regolarizzazione dei mercati agricoli e sono destinati al finanziamento delle spese nel settore lattiero.

6. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, fissa le norme generali per l'applicazione del presente articolo, in particolare quelle concernenti la determinazione dei quantitativi di riferimento, nonché l'importo dei prelievi di cui ai paragrafi 1 e 2.

7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30.

8. Alla fine del terzo periodo d'applicazione di 12 mesi la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del regime di prelievo di cui al presente articolo.".

 

Articolo 2

 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.